Migranti e Paesi sicuri, la Cassazione: “La scelta è ministeriale ma i giudici ne verificano la ragionevolezza. Attendiamo la Corte Ue”
La designazione di un Paese terzo come “Paese di origine sicuro” spetta al “Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto”, ma il giudice – in sede di convalida del trattenimento del migrante – deve valutare caso per caso. E se dovesse ravvisare “sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova”, la procedura accelerata di frontiera “non può applicarsi”. Non solo: il giudice è “chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale“.
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